martedì 23 Lug, 2024

Efficientamento energetico, è il momento

Con Transizione 5.0 tutte le imprese possono beneficiare del credito d’imposta per ridurre i consumi. Ma occorre far presto. Ecco la guida alle agevolazioni

Il nuovo piano di incentivi per le imprese denominato Transizione 5.0 è stato introdotto dal decreto legge Pnrr, approvato dal Mimit il 26 febbraio 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2024.
Si tratta, sostanzialmente, di una evoluzione del vecchio piano Industria 4.0 caratterizzata da un cambio di paradigma: dalla modernizzazione, digitalizzazione e interconnessione dei processi industriali alla necessità, dettata dalla crisi globale in corso, di efficientare quanto più possibile le imprese e ridurne i consumi energetici.
L’obiettivo di Transizione 5.0 è infatti quello di orientare le aziende italiane verso la sostenibilità e lo sviluppo green:
Azioni che fino ad ora erano per lo più legate solo alla lungimiranza di taluni imprenditori e rimaste quindi inapplicate nella maggior parte dei casi.

Per questa ragione, la platea dei beneficiari del nuovo piano Transizione 5.0 è la più estesa possibile. L’agevolazione si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.
Sono comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Tra i soggetti esclusi, oltre ai professionisti, troviamo le imprese che versano in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo senza continuità aziendale. A queste si aggiungono quelle destinatarie di sanzioni interdittive previste dal D.Lgs 231/2001.

Va ricordato che le imprese devono essere in regola con gli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Requisito che deve essere rispettato costantemente e non solo al momento di effettuazione dell’investimento da agevolare. L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta di intensità variabile fino ad un massimo del 63%. Le aliquote cambiano in relazione all’entità dell’investimento e alla percentuale di risparmio energetico ottenuto.

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Tutte le aziende che hanno già effettuato investimenti da inizio 2024 ad oggi, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma, possono stare tranquille.
Potranno richiedere il credito d’imposta del piano Transizione 5.0. L’investimento massimo ammissibile è pari ad € 50.000.000,00 per singola annualità e per ciascun soggetto beneficiario. Il decreto ha previsto anche l’applicabilità del credito d’imposta a due categorie di software (allegato B – Legge 232/2016), necessarie al monitoraggio dei consumi aziendali.

Gli investimenti oggetto di credito d’imposta saranno quelli aventi i requisiti del piano Industria 4.0, cioè quelli che soddisfano gli ormai noti 5+2 requisiti obbligatori. Ma tali requisiti non saranno più sufficienti per ottenere l’agevolazione. Gli investimenti dovranno infatti obbligatoriamente (pena l’esclusione) garantire un risparmio energetico minimo del 3% se rapportato all’intera struttura produttiva o del 5% se rapportato ad un  determinato processo produttivo interessato dall’investimento. 

In questa fascia di requisiti minimi si potrà contare su un credito d’imposta pari al:

  • 35% per investimenti fino ad € 2.500.000,00;
  • 15% per investimenti compresi tra € 2.500.000,00 e € 10.000.000,00;
  • 5% per investimenti compresi tra € 10.000.000,00 e € 50.000.000,00.

Complessivamente sono previste nove differenti aliquote agevolative, determinate, come dicevamo, dalla classe di efficienza raggiunta attraverso l’investimento e dall’ammontare dello stesso, fino ad un massimo del 45% (che però, come vedremo successivamente, può salire fino al 63% per determinati investimenti su moduli fotovoltaici). 

Il principio di base è molto chiaro: sarà premiato chi otterrà i migliori risultati in termini di efficientamento energetico, cioè chi ridurrà maggiormente le emissioni e i consumi della propria azienda.

Per ottenere il beneficio massimo l’impresa dovrà ridurre i propri consumi:

  • di almeno il 10% con riferimento all’intera struttura produttiva;
  • di almeno il 15% con riferimento al processo produttivo interessato all’investimento.
Efficientamento energetico

A differenza di Industria 4.0, che escludeva gli investimenti mirati alla realizzazione di impianti fotovoltaici, con Transizione 5.0 vengono addirittura premiati, con una maggiorazione del credito d’imposta, gli interventi finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia rinnovabile (sono escluse le biomasse). 

I pannelli fotovoltaici sono quindi agevolabili, ma attenzione: gli unici moduli ammissibili sono quelli previsti dall’articolo 12 del D.L. 181/2023:

  1. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  2. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  3. moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Nello specifico, se verranno inseriti moduli di cui al punto 1) il credito d’imposta sarà pari a quello riepilogato in tabella, con una intensità che varierà in funzione delle fasce di investimento e del grado di efficientamento raggiunto. Nel caso in cui vengano inseriti moduli di cui al punto 2) o al punto 3), ci sarà una maggiorazione del costo rispettivamente pari al 120% o al 140%, che si tradurrà in un credito d’imposta pari al 54% o al 63%. 

Tra i costi ammissibili, sono previsti anche quelli per la formazione del personale, che non potranno però superare il 10% del costo dell’intero investimento e comunque il limite massimo di € 300.000,00. I corsi dovranno essere erogati da soggetti esterni e non è prevista la formazione interna, come avveniva invece per il credito d’imposta Formazione 4.0.

Tra le spese ammissibili, ritroviamo:

  • Le spese di personale relative ai formatori esterni;
  • I costi per i formatori (viaggi, materiali, attrezzature, etc.)
  • I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • I costi del personale per le ore di partecipazione alla formazione e le spese indirette (amministrative, locazioni, etc.).

Sul fronte degli adempimenti la situazione si è complicata rispetto agli investimenti in beni strumentali 4.0. Per ottenere il credito d’imposta Transizione 5.0 sarà innanzitutto necessario riportare sui documenti di trasporto, sulle fatture e su tutta la documentazione inerente gli investimenti, il riferimento normativo all’art. 38 comma 15 del D.L. Pnrr del 02/03/2024. Prima di avviare concretamente il progetto, sarà necessario effettuare una comunicazione al Gestore dei servizi energetici (Gse) e nominare un perito indipendente che dovrà certificare la riduzione dei consumi delle varie percentuali.

A conclusione degli investimenti andrà effettuata una nuova comunicazione, con una seconda certificazione del perito, adempimenti finalizzati a certificare il completamento degli investimenti. A queste certificazioni ex ante ed ex post, il D.L. n.19 aggiunge tra gli adempimenti necessari la comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento. Tale comunicazione sarà poi inoltrata dal Gse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A corredo, sarà inoltre necessaria una relazione del revisore legale dei conti, così come avvenuto fino ad oggi per il credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo e Formazione 4.0.

Appare chiaro che la volontà del Legislatore sia quella di rendere più “controllabile” questo nuovo credito d’imposta e ciò si è tradotto in una più complessa gestione dell’intero iter. Fortunatamente, è stato previsto un credito d’imposta aggiuntivo fino ad € 10.000,00 per le certificazioni del perito e, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, un ulteriore credito d’imposta fino ad € 5.000,00 per la relazione del revisore. 

Lo scorso 11 giugno è stata diffusa la bozza di decreto attuativo che, una volta definito (nel momento in cui scriviamo non è ancora stato pubblicato, ndr), darà concretamente il via libera alle domande. 

Un aspetto molto importante da considerare, in totale controtendenza rispetto ai crediti d’imposta del passato, è rappresentato dal sistema di prenotazione del credito che sarà gestito dal Gse attraverso una piattaforma dedicata. Secondo quanto previsto dalla bozza di decreto, salvo rettifiche dell’ultima ora, il buon esito della prenotazione sarà strettamente collegato al pagamento di acconti pari almeno al 20% del totale del progetto da corrispondere ai fornitori entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, pena il decadimento della stessa.

In più, considerando che l’agevolazione va “splittata” sugli anni 2024-2025 per assicurarsi di poter contare su entrambi i plafond, viene prevista un’ulteriore comunicazione da porre in essere entro il 31 dicembre 2024 che attesti il pagamento complessivo di acconti pari al 50% dell’intero progetto e completamento entro il 30 aprile 2025. Così facendo a partire dall’1 gennaio 2025, verrà riazzerato il plafond e l’azienda potrà contare sui fondi stanziati per l’anno successivo.

La bozza chiarisce anche cosa debba intendersi per “scenario controfattuale” che andrà calcolato dalle nuove aziende o da quelle che hanno variato significativamente i processi da meno di sei mesi. In buona sostanza, si tratta di una stima ipotetica che andrà effettuata prendendo a riferimento tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione su cui calcolare la media dei consumi energetici con cui raffrontare i nuovi investimenti e la relativa riduzione di consumo. Contestualmente è stato chiarito anche il perimetro entro cui far ricadere la formazione, che può essere erogata da formatori esterni (minimo 12 ore) e deve essere ricondotta per non meno di otto ore ad una lista di materie specifica in un apposito allegato tra cui, ad esempio, “manutenzione degli impianti”. 

Il credito d’imposta Transizione 5.0 non concorre alla base imponibile

Si potrà utilizzare in compensazione con debiti fiscali e contributivi a decorrere dal quinto giorno dalla trasmissione della documentazione da parte del Gse all’Agenzia delle Entrate. Per cui la misura non sarà più totalmente automatica come avveniva in passato. Il credito maturato, si potrà compensare in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’eventuale quota residua che non sarà stata compensata entro tale data, si potrà utilizzare in 5 rate annuali di pari importo a partire dall’anno 2026, fermo restando che la prima compensazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025. Un aspetto da rimarcare è che il credito d’imposta 5.0 non sarà cedibile. I controlli sui crediti d’imposta compensati saranno effettuati dal Gse. 

In conclusione, si tratta senz’altro della più importante opportunità per le imprese che vogliono puntare ad efficientarsi dal punto di vista energetico ed essere conseguentemente più sostenibili. Considerato l’iter burocratico, già al momento della presentazione dell’istanza bisogna avere le idee molto chiare rispetto al progetto di investimento e ai relativi capitali per centrare gli acconti imposti dalla norma, senza i quali sarà difficile intercettare tali risorse. 

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