venerdì 16 Ott, 2020

Speciale decreto legge “rilancio”

16/10/2020

Speciale decreto legge “rilancio”

Alcune delle principali misure contenute nel maxi  provvedimento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso, il decreto n°34 del 2020, cosiddetto “Rilancio”, consta di 266 articoli e oltre 400 pagine.

Una mole imponente per un provvedimento di questo tipo e la manovra economica più importantedella storia repubblicana in termini di nuovo indebitamento (55 mld), fabbisogno (69 mld) e saldo netto da finanziare (155 mld).

In attesa che il decreto venga convertito in legge – mentre scriviamo il Parlamento sta convertendo il precedente Decreto “liquidità”, apparso in Gazzetta il 9 aprile scorso – offriamo su queste colonne una carrellata di alcune delle principali misure rivolte alle imprese contenute nel maxi decreto.

Fisco

Il titolo VI del decreto legge “Rilancio” contiene alcune importanti misure di carattere fiscale. In questa sintesi, non certo esaustiva, è bene citare la proroga dei pagamenti fiscali. In particolare è prorogata la ripresa dei versamenti sospesi dai precedenti DL “anti COVID-19”.

I termini per pagare imposte e contributi già sospesi per marzo, aprile e maggio, slittano infatti dal 30 giugno al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un’unica rata o rateizzati fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo (art.126). È prorogato alla stessa data anche il versamento della prima o unica rata dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per gli atti i cui termini scadono tre il 9 marzo e il 31 maggio 2020 (art.149).

Il maxidecreto incrementa poi al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi di efficientemente energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica energetica (art.119), prevedendo per i soggetti beneficiari delle detrazioni, uno sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di im-
posta cedibile per gli interventi suddetti (art.121). La misura è prevista “in via sperimentale” per gli anni 2020 e 2021. Così come sperimentale fino al 31 dicembre 2021 è la possibilità di cedere i crediti di imposta riconosciuti per provvedimenti emanati per fronteggiare la crisi COVID-19, come per esempio quelli per la santificazione degli ambienti di lavoro (art.122).

Nel titolo II, tra le misure di “Sostegno alle imprese e all’economia”, il maxidecreto prevede per imprese e lavoratori auto-
nomi con volumi di affari fino a 250 milioni euro nel 2019, l’esenzione dal versamento del saldo IRAP per l’anno 2019 e dalla prima rata, pari al 40%, dell’acconto per il 2020. L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta (art.24).

Il “Dl Rilancio” prevede poi una misura richiesta sin dall’inizio della crisi, ossia contributi a fondo perduto per il ristoro di danni causati da COVID-19. La misura si rivolge a soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partite iva, anche commerciale e in forma di impresa cooperativa, con un fatturato inferiore a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo di imposta. A questi soggetti spetta un contributo a fondo perduto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale contributo, variabile a seconda dell’ammontare dei ricavi, non concorrerà alla formazione della base imponibile e sarà erogato nella seconda metà di giugno dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente del beneficiario (art.25).

Da segnalare è poi il credito di imposta al 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo destinato a soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con un fatturato fino a 5 milioni di euro ed alberghi senza limiti di fatturato, che abbiano riportato una perdita di fatturato non inferiore al 50% in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, e maggio (art.28).

Lavoro

Per ciò che riguarda la parte lavoristica il maxidecreto ha esteso, modificando l’art.19 del precedente decreto “Cura Italia”, la durata massima dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, portandoli da 9 a 18 settimane e allungando la scadenza del periodo integrabile dal 31 agosto al 31 ottobre 2020 (art.68). Sempre allo stesso articolo è previsto il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare a tutti i beneficiari della prestazione dell’assegno ordinario, previsto nel precedente decreto “Cura Italia”.

Viene poi incrementato da 80 a 1.100 milioni di euro il finanziamento ai Fondi bilaterali alternativi, tra cui FSBA (Fondo di so-
lidarietà bilaterale artigiana ndr.).Questi fondi e FSBA avranno inoltre accesso ad ulteriori risorse previste per il 2020 all’art.71, destinati ad integrazioni salariali e sostegno per imprese in difficoltà, con una dotazione complessiva di 2.740 milioni di euro in dote al Ministero del Lavoro.

Viene poi esteso il congedo parentale straordinario causato da COVID-19 da 15 a 30 giorni, continuativi o frazionati, fruibili a de-
correre dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, con corresponsione di un’indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa alla fruizione del congedo di 30 giorni è possibile richiedere uno o più voucher baby sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, utilizzabili anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia (art.72). Diventano 12 i giorni complessivi di permessi retribuiti alla luce della legge 104/92 fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (art.73). Il decreto “Rilancio” ha poi esteso la dotazione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” che, per il 2020, passa da 300 a 1.150 milioni di euro. Questo fondo ha il compito di garantire un’indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio, ai lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti ad enti di diritto privato, che hanno subito le conseguenze della crisi epide-
miologica da COVID-19.

Tali soggetti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o titolari di pensione, al momento della presentazione della domanda. Tra i destinatari delle misura segnaliamo che l’indennità è stata riconosciuta per il mese
di marzo a: lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; lavoratori stagionali appartenenti ai settori del turismo, intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA, venditori a domicilio (art.78).

Il maxidecreto estende poi fino al 17 agosto 2020 il blocco dei licenziamenti per motivi economici (art.80). L’articolo successivo prevede invece che i DURC (documenti unici di regolarità contributivi) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano validità sino al 15 giugno 2020 (art.81).

Viene poi introdotto il “Reddito di Emergenza” destinato a nuclei famigliari in difficoltà. Le richieste di REM, che devono rispettarealcuni parametri precisi, possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale convenzionati INPS.

Segnaliamo poi l’istituzione del “Fondo Nuove Competenze” costituito presso ANPAL (Agenzia per le politiche attive del lavoro ndr.), con una dotazione di 230 milioni di euro con cui le imprese possono realizzare percorsi formativi ad hoc (art. 88).

Il maxidecreto disciplina poi il cosiddetto “lavoro agile” riconoscendo fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, un diritto al lavoro agile ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, e
ciò “anche in assenza degli accordi individuali”. Ciò, da un lato, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia genitore non lavoratore, e, dall’altro, che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art.90).

Altre misure a sostegno delle imprese

Nel maxidecreto sono inserite anche altre misure che meritano menzione.

Tra queste il cosiddetto “rafforzamento patrimoniale”, misura tesa ad incentivare le società di capitali con ricavi superiori ai 5 milioni di euro e fino a 50 milioni che hanno subito una riduzione complessiva e non inferiore al 33%, attraverso un il riconoscimento di un credito di imposta pari al 20% dell’investimento in partecipazione fino ad un massimo di 2 milioni di euro (art.26).

L’articolo successivo prevede invece che Cassa Depositi e Prestiti possa costituire un proprio patrimonio destinato con risorse pubbliche conferite dal Ministero dell’Economia, volto ad effettuare investimenti per la ricapitalizzazione a sostegno del rilancio di imprese ritenute “strategiche” per il Paese (art.27).

Il “DL Rilancio” prevede poi uno sconto sulle utenze elettriche non domestiche connesse in bassa tensione sulle voci di “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” (art.30).

Viene rafforzato il fondo di sostegno pubblico alle start-up innovative con 100 milioni di euro (art.38). Il maxidecreto istituisce un fondo di 500 milioni di euro finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati delle ricerche condotte da imprese e start up innovative. Il fondo sarà gestito da “Enea Tech”, fondazione dedicata al trasferimento tecnologico (art.42).

Viene poi incrementato il fondo per la promozione del Made in Italy all’estero, previsto nel precedente decreto “Cura Italia” (art.48).

Vale poi la pena menzionare l’articolo 95 che prevede che l’INAIL promuova interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del contagio come l’acquisto di: apparecchiature e attrezzature per il distanziamento dei lavoratori, DPI (dispostivi di protezione individuale ndr.), o dispositivi per la santificazione dei luoghi di lavoro. Tale articolo fa il paio con altri due contenuti nel “decretone”. Quello relativo al credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80mila euro, per interventi quali: rifacimento di spogliatoi, mense, ingressi, acquisto di arredi di sicurezza, etc (art.120).

E il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, nella misura del 60% delle spese sostenute con un limite del credito di 60mila euro (art.125).

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