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Legge di Bilancio 2021: il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 ed il servizio di Attestazione della conformità da parte dell’Organismo di Certificazione Accreditato

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha rinnovato il Piano Nazionale Transizione 4.0 per due anni.

L’obiettivo è sempre quello di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi e in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi. I beni oggetto degli incentivi devono essere riconducibili ad alcune famiglie tecnologiche quali: le tecnologie per la manifattura additiva (la cosiddetta stampa 3D), le tecnologie per la digitalizzazione dei processi produttivi attraverso la connessione tra sistemi fisici e digitali (Robot collaborativi interconnessi), le tecnologie per la realtà virtuale e la realtà aumentata, le tecnologie per l’Industrial Internet e l’Internet of things (IoT), le tecnologie per la simulazione e la virtualizzazione digitale di processi e prodotti, le tecnologie per il cloud computing, le tecnologie per le analisi complesse delle informazioni attraverso l’utilizzo dei BigData, le tecnologie per la Cyber security, le tecnologie per l’integrazione delle informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al consumatore.

Entrando nel merito dei contenuti della Legge, sono 17 i commi dell’articolo 1 – dal 1051 al 1067 – relativi a tutto il piano Transizione 4.0. Delimitando il commento a quelli che trattano nello specifico il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0 (ovvero quelli appartenenti all’Allegato A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ovvero quelli per i quali è previsto anche l’obbligo di certificazione sotto certe condizioni), elenchiamo le principali novità introdotte.

Il comma 1051 stabilisce i confini temporali del piano Transizione 4.0 che trova attuazione anticipata già a novembre 2020, precisamente dal 16 novembre, e durerà due anni pieni, il 2021 e il 2022, per avere poi una coda di sei mesi fino al 30/06/2023 in caso di ordini confermati entro fine 2022.

Nel dettaglio, ai fini della fruizione del beneficio del credito d’imposta, nel novero della fascia dei Beni strumentali materiali nuovi inclusi nell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, occorre però distinguere il periodo dell’investimento ai fini dell’applicazione delle aliquote.

Fino al 31 dicembre 2021

o entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, le aliquote stabilite sono le seguenti:

  • 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 10% per investimenti superiori a 10 milioni di euro fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Dal 1° gennaio 2022 a 31 dicembre 2022

ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, le aliquote stabilite sono le seguenti:

  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 10% per investimenti superiori a 10 milioni di euro fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Ai fini della fruizione del beneficio del credito d’imposta, nel novero della fascia dei Beni strumentali immateriali inclusi nell’Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 l’aliquota stabilita è la seguente:

  • 20%, per investimenti fino ad un massimo di 1 milione di euro.

Un’altra novità rilevante la introduce il comma 1059 stabilendo che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0 (nella superata normativa i termini erano di 5 anni).

Per le imprese che intendano usufruire del beneficio del credito d’imposta 4.0, la Legge di Bilancio 2021 ha tuttavia mantenuto alcuni obblighi già previsti dalla normativa precedente. In primis quello di effettuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ma non a pena di decadenza del beneficio); viene poi mantenuto l’obbligo di indicazione nella fattura di acquisto dei riferimenti alla legge che introduce questa agevolazione e, soprattutto, viene confermato che, al fine di accedere alle agevolazioni previste per gli investimenti di cui agli allegati A e B, è necessario produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Questa attestazione deve dare evidenza che i beni possiedono requisiti tecnici tali da includerli negli elenchi di cui allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della fornitura.

Per i beni di costo inferiore a 300 mila euro l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Desideriamo ricordare che, qualora nel corso dell’attività di monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta da parte delle autorità competenti dovessero essere riscontrati errori o irregolarità, si potrebbe incorrere nelle relative sanzioni amministrative e penali applicabili a seconda delle casistiche.

Il ricorso all’Attestazione di Conformità anche per investimenti inferiori a 300 mila euro è non solo possibile, ma caldamente consigliato, alla luce delle importanti implicazioni economico/finanziarie e delle conseguenti responsabilità (anche di carattere penale) che sono poste in capo al titolare dell’impresa che effettua gli investimenti. Certiquality – Ente di Certificazione Accreditato Accredia – esegue in qualità di ente terzo indipendente l’attività di Verifica della Conformità di terza parte in ottica 4.0, al fine di verificare la conformità del bene 4.0 ai requisiti obbligatori previsti per accedere al credito d’imposta. In caso di valutazione positiva, Certiquality rilascia l’Attestazione di Conformità ed emette l’Analisi Tecnica a corredo della stessa, ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 4.0.

Lo scopo dell’Attestazione di Conformità è quello di accertare e attestare le caratteristiche tecniche e gestionali del bene e del sistema produttivo in cui esso viene inserito, al fine di poterlo definire come “bene 4.0”.

 

Le caratteristiche che devono avere i beni per beneficiare del credito di imposta

L’audit di Attestazione deve confermare principalmente due aspetti:

  1. a sussistenza delle caratteristiche definite nell’allegato A alla Legge 232/2016, sia per quanto riguarda quelle obbligatorie, sia per la presenza di almeno 2 tra le tre addizionali definite nell’Allegato stesso;
  2. la presenza di interconnessione, a livello di flusso informativo, ai sistemi di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura.

Il primo aspetto è un requisito applicabile esclusivamente al primo elenco dei beni inseriti nell’Allegato A, i cosiddetti «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti».

In questa categoria, ricadono in linea di massima, tutti gli impianti e le macchine in grado di realizzare mediante un opportuno processo tecnologico, prodotti (o semilavorati per altre operazioni) prescindendo dallo specifico ciclo tecnologico o materiale trattato. Rientrano ad es. anche tutte le macchine dotate di opportune forme di controllo numerico, sistemi di moto e sensori di utilizzo di soluzioni per il controllo e la misura del processo delle condizioni di lavoro, dei parametri di lavorazione ecc.

Per questa tipologia di beni (da 1 a 13 dell’Allegato A – primo elenco) deve essere infatti confermata la sussistenza di precise caratteristiche tecniche appartenenti al “bene 4.0”; in tutto sono 5 e sono le seguenti:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

E almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fi sica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

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