lunedì 22 Dic, 2025

Indicazioni Geografiche Protette per artigianato e industria 

Una nuova opportunità per tutelare e rilanciare le produzioni locali tradizionali. I requisiti dei prodotti, la procedura e chi può richiedere la protezione

Dal 1° dicembre 2025 è possibile richiedere la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) per prodotti artigianali e industriali, così come avviene già per i prodotti del settore agroalimentare. 

Si tratta di un’opportunità prevista dal Regolamento (UE) 2023/2411. Un’opportunità che consentirà di tutelare e valorizzare a livello europeo eccellenze locali tradizionali. Parliamo di prodotti come ceramiche, pietre naturali, oggetti in legno o in altri materiali, gioielli, tessuti, pizzi e merletti, vetro, porcellana, cuoio e pelli, ecc.

Dovrà però trattarsi di prodotti (artigianali o industriali) in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica e per i quali si possa parlare di prodotto tradizionale. In altri termini, la tutela può essere richiesta, purché esista un uso storico comprovato di quel prodotto, da parte dei produttori di una comunità o di un territorio, per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra.

I vantaggi del bollino IGP

I prodotti tradizionali, che i nostri territori custodiscono e conservano, di generazione in generazione, possono dunque trovare un importante riconoscimento, valido per tutto il territorio dell’Unione Europea. Questo può dare nuova linfa vitale, maggiore protezione ma anche nuove prospettive a produzioni che fanno sempre più fatica a sopravvivere e restare appetibili per le nuove generazioni.

È noto infatti l’effetto del bollino IGP sui prodotti dell’agroalimentare, settore in cui questo strumento è già presente e diffuso da tempo. Qui ha l’effetto di nobilitare e rendere più facilmente commerciabili prodotti locali tradizionali, anche in contesti turistici e/o con un pricing più elevato, con benefici importanti per produttori e territori.

La registrazione delle IGP anche per prodotti non agroalimentari finora in Italia non era possibile. Questa, una volta ottenuta, conferisce inoltre un valido strumento di protezione, a livello internazionale, contro usurpazioni, imitazioni, usi evocativi o ingannevoli e altri utilizzi indebiti della denominazione riconosciuta come IGP. In pillole, il riconoscimento di IGP, che sarà presto applicabile anche per i prodotti tradizionali non agroalimentari, offre uno strumento efficace di protezione della denominazione IGP. Inoltre costituisce un importante strumento di valorizzazione di territori e produzioni locali o regionali, in primis su tutto il territorio nazionale ma anche su mercati internazionali.  

I requisiti dei prodotti

Secondo l’art. 6 del Reg. (UE) 2023/2411:

Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:

a) essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

b) la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica dello stesso; e

c) almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata.

Come anticipato in apertura, ciò potrà riguardare sia i prodotti artigianali, sia i prodotti industriali: secondo la normativa richiamata (cfr. art. 4 del Regolamento), si intendono per prodotti “artigianali o industriali” quelli:

  1. realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito; 

oppure

  1. realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine;

Il Regolamento richiede inoltre, come ulteriore requisito imprescindibile, che si tratti di prodotti “tradizionali”.

Quando un prodotto è considerato tradizionale?

Secondo la normativa, un prodotto è considerato «tradizionale» quando esiste un uso storico comprovato di un prodotto, da parte dei produttori di una comunità, per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra (cfr. art. 4 del regolamento).

Qualcosa di cui il nostro Paese e i nostri territori sono estremamente ricchi e che può essere in questo modo maggiormente tutelato e fortemente rilanciato. Non dimentichiamo infatti la grande reputazione e l’apprezzamento della storia dei nostri prodotti, dei nostri brand e delle nostre imprese. Ma anche il valore culturale oltre che materiale del saper fare che essi portano con sé e che molti ci invidiano. 

Il nostro Paese conosce imprese centenarie e ultra-centenarie, marchi storici (che possono essere addirittura tutelati attraverso il riconoscimento ufficiale di Marchio storico di interesse nazionale se registrati o usati da almeno 50 anni). E ancora, produzioni e produttori locali che tuttora sopravvivono grazie alle competenze tramandate nelle generazioni e che continuano a creare bellezza ed eccellenza apprezzata in tutto il mondo e ad ogni livello. Lo fanno sebbene sia sempre più difficile dare continuità a questi tesori nascosti e spesso poco raccontati. 

In alcuni casi le sfide e le storie di cambiamento e resilienza hanno trovato sbocco in archivi e musei d’impresa. Questi ultimi tuttavia spesso non sono alla portata dei piccoli produttori, per carenza di tempo e risorse. 

Questo potrebbe rendere difficoltoso lo sfruttamento di questa nuova opportunità delle IGP per prodotti non agroalimentari. Ma come si può apprendere dal mondo agroalimentare, che ha già approcciato con successo questo strumento, l’unione fa la forza. Infatti, è attraverso l’aggregazione degli interessi che la sfida può essere vinta, anche nel settore non agroalimentare. 

Senza tuttavia dimenticare che anche le imprese (o le istituzioni) che abbiano già potuto realizzare archivi o musei di impresa, o relativi a produzioni territoriali, potranno essere di grande aiuto. In primis nel facilitare la ricostruzione dell’uso storico comprovato di un prodotto, da parte dei produttori di una comunità. Un elemento che può certamente agevolare la definizione di disciplinari di produzione condivisi e basati su dati storici verificabili.

La procedura

La procedura prevede una fase nazionale, avente ad oggetto la domanda da depositare presso l’ente preposto a livello nazionale, corredata inter alia del disciplinare di produzione. Successivamente, c’è una fase europea di fronte all’EUIPO.

Per alcuni Stati, invece, sarà possibile depositare direttamente la richiesta all’EUIPO. Infatti, questi stati hanno richiesto di non designare un ente competente a livello nazionale. Si tratta di Danimarca, Finlandia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda e Svezia.

Il disciplinare

Per poter ottenere la registrazione sarà necessario depositare la domanda (corredata inter alia del disciplinare di produzione) presso l’ente preposto a livello nazionale (l’UIBM) e che a seguito dell’esame trasmetterà il tutto all’ente europeo competente (l’EUIPO).

L’art. 9 del Regolamento elenca i requisiti del disciplinare di produzione. Il disciplinare dovrà indica le fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata, oltre a indicare:

  • a) il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere un nome geografico del luogo di produzione del prodotto oppure un nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto nella zona geografica delimitata o per farvi riferimento;
  • b) il tipo di prodotto;
  • c) la descrizione del prodotto ed eventualmente delle materie prime;
  • d) la specificazione della zona geografica delimitata di cui il prodotto è originario e le informazioni che stabiliscono il legame tra la zona geografica e una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto;
  • e) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario di quella zona geografica, anche mediante l’indicazione delle fasi di produzione che hanno luogo in quella zona geografica delimitata;
  • f) la descrizione dei metodi di produzione ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
  • g) informazioni relative all’imballaggio, qualora il richiedente decida che l’imballaggio debba avere luogo nella zona geografica delimitata, nel qual caso il richiedente fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto dei motivi per cui l’imballaggio debba avere luogo in tale zona;
  • h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto;
  • i) l’indicazione di ogni singola fase di produzione effettuata da uno o più produttori in uno Stato membro o paese terzo diverso dallo Stato membro o paese terzo di cui è originario il nome del prodotto nonché l’indicazione di eventuali disposizioni specifiche per la verifica della conformità a tale riguardo;
  • j) altri requisiti previsti dagli Stati membri o da un’associazione di produttori, se del caso, purché tali requisiti siano oggettivi, non discriminatori e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale.

Chi può richiedere la protezione

Per poter richiedere la registrazione è previsto il coinvolgimento di associazioni di produttori. Sarà necessario predisporre e depositare inter alia il disciplinare di produzione (condiviso), che sia conforme ai requisiti specificati dal Regolamento.

La domanda va infatti depositata da parte di un’associazione di produttori (ossia “qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto” – cfr. art. 4 del Regolamento). Questo salvo il caso particolare in cui anche un solo produttore può provvedervi (ossia quando la persona in questione è l’unico produttore che desidera presentare una domanda, e la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe oppure le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe).

Una volta ottenuto il riconoscimento, la denominazione potrà essere utilizzata da ogni produttore che rispetti il disciplinare di produzione. Questo meccanismo garantirà la stessa tutela di una IGP per prodotti artigianali e industriali non agroalimentari a livello UE.  Si tratta di un passo importante per la valorizzazione delle eccellenze locali e del saper fare che portano con sé. 

Un meccanismo di tutela

L’EUIPO ha recentemente realizzato uno studio sul potenziale degli Stati Membri per la protezione di prodotti tradizionali (non agroalimentari). Uno studio che elenca già numerosi esempi di prodotti che sarebbero proteggibili con le nuove IGP. 

Lo studio dell’EUIPO sul potenziale degli Stati Membri per la protezione di prodotti tradizionali 

L’elenco non è esaustivo, potranno dunque richiedere la tutela anche prodotti che non sono elencati in questo studio. A tal fine, sarà utile elaborare per tempo un disciplinare di produzione idoneo e condiviso dai produttori coinvolti. Anche per cogliere appieno le opportunità offerte da questo nuovo strumento. L’attivazione tempestiva sarà dunque fondamentale per non farsi trovare impreparati e poter richiedere la tutela già a partire dal 1 dicembre 2025.

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