mercoledì 12 Mag, 2021

A lezione di Industria 4.0

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12/05/2021

IoT, realtà aumentata, robotica, cloud e fog computing, cyber security, big data: il credito d’imposta per la formazione 4.0, potenziato dalla nuova legge di Bilancio, sostiene le imprese che investono nella formazione del personale in materie rilevanti per la loro trasformazione tecnologica e digitale. Un’agevolazione fiscale importante ma ancora poco conosciuta e utilizzata.

È stata una delle misure meno utilizzate del precedente piano nazionale Industria 4.0. Eppure il governo punta ancora a sostenerla, tanto che nel nuovo pacchetto di incentivi statali per la trasformazione tecnologica delle imprese, ribattezzato Piano Transizione 4.0, il credito d’imposta per la formazione 4.0 continua a trovare ampio spazio. Anzi, per il 2021 la possibilità di ottenere agevolazioni è persino aumentata con l’ampliamento dei costi ammissibili. Crescerà di pari passo anche il suo impiego tra le aziende? Lo vedremo nei prossimi mesi. Intanto cerchiamo di fare chiarezza sul funzionamento.

Le attività abilitanti

Il credito d’imposta “Formazione 4.0” è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017). Si tratta di un bonus riservato alle imprese che hanno
effettuato spese in attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze previste dal piano nazionale Industria 4.0, come, ad esempio, Industrial Internet of Things, realtà aumentata, robotica avanzata e
collaborativa, manifattura additiva, cloud e fog computing, cyber security e big data analytics.

Tali attività devono essere applicate in uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione. Sono escluse, invece, le attività di formazione ordinaria o periodica organizzate dalle imprese per uniformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente e ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

I soggetti beneficiari

Definiti gli ambiti che devono obbligatoriamente essere oggetto di formazione, vediamo quali sono i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta.

È la stessa legge di Stabilità 2018 ad indicarlo: possono accedere all’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito adottati ai fini fiscali. Il decreto ministeriale del 4 maggio 2018 ha ulteriormente definito il parterre dei possibili beneficiari, includendo le imprese residenti nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali. Un range molto ampio e inclusivo ma con qualche decisa eccezione: non possono richiedere l’accesso al beneficio le cosiddette “imprese in difficoltà” (Così come definite dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014)
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Tra queste, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (Ai sensi del D. Lgs. 231/2001) e quelle che non risultano in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’agevolazione

Così come stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico, la misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Introdotta in via sperimentale nel 2018, l’agevolazione è stata prorogata con la legge di bilancio 2019 e rimodulata in base alla dimensione aziendale. La legge di bilancio 2020 ha abolito l’obbligo della stipula di un contratto collettivo aziendale o territoriale di secondo livello. L’agevolazione fiscale consiste in un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 e spettante in misura pari al:

  • 50% per le piccole imprese (limite di 300 mila euro);
  • 40% per le medie imprese (limite di 250 mila euro);
  • 30% per le grandi imprese (limite di 250 mila euro);
  • 60% per tutte le imprese, nel caso in cui i destinatari della formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Tutti i costi ammissibili

Con la legge di bilancio 2021 (Legge 178 del 30 dicembre 2020) è stata prorogata la possibilità di fruizione del credito d’imposta “Formazione 4.0” per il biennio 2021-2022. La novità più rilevante è il potenziamento della misura, con l’ampliamento dei costi considerati ammissibili (Previsti dal Reg. UE n.651/2014):

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore in cui hanno seguito la formazione.

Il credito d’imposta per la Formazione 4.0 è una misura che merita sicuramente di essere più conosciuta e utilizzata, anche alla luce delle recenti novità.

Consente infatti alle imprese di recuperare risorse impiegate nelle attività di formazione del personale nell’apprendimento dei processi di digitalizzazione e sviluppo tecnologico. Processi ai quali nessuna azienda può ormai sottrarsi se vuole rimanere competitiva sul mercato e proiettarsi verso il futuro. Una sfida che deve senza dubbio passare da continui investimenti in conoscenza e sapere.

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